(QuiFinanza.it) Come deve essere compilata, correttamente, la dichiarazione dei redditi? Quali importi posso evitare di inserirvi, senza che l’Agenzia delle Entrate mi contesti un qualsivoglia ammanco? Può essere un po’ ridondante e ripetitiva, come tipo di domanda, ma poniamola molto chiaramente: quali sono i redditi, che non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi?
Il Modello 730 o il Modello Redditi Persone Fisiche sono lo strumento attraverso il quale i contribuenti dichiarano i propri redditi. È necessario assolvere a questo adempimento con scadenza annuale: con la pubblicazione di questo documento, ogni singolo soggetto indica all’amministrazione finanziaria quali redditi ha percepito e le imposte che deve pagare.
A normare il comportamento, che devono tenere i contribuenti, ci ha pensato l’articolo 3 del DPR n. 917/86, il quale prevede esplicitamente che tutti i residenti in Italia sono sottoposti alla tassazione dei redditi mondiali, mentre i non residenti sono tenuti alla sola dichiarazione dei redditi di fonte italiana. Questa regola, comunque, ha alcune eccezioni. La normativa tributaria italiana prevede, infatti, che alcune tipologie di reddito non debbano essere inserite all’interno della dichiarazione dei redditi. Scopriamo quali sono.
I redditi esclusi ed esenti Irpef
I redditi, che sono esenti dalla tassazione Irpef e che, come tali, non devono essere inseriti all’interno della dichiarazione dei redditi, sono più di quelli che si possa pensare. Tra i redditi esentati ci sono:
- pensioni, indennità ed assegni di accompagnamento;
- assegni erogati a ciechi, sordomuti ed agli invalidi civili;
- pensioni sociali;
- sussidi erogati a favore degli hanseniani;
- rendite Inail, con l’esclusione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
- compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche inferiori a 7.500 euro;
- pensioni spettanti per le menomazioni subite durante il servizio di leva in qualità di ufficiale;
- pensioni spettanti per le menomazioni corrisposte ai Carabinieri ausiliari e coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco;
- maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 lug
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