l 1° marzo 2023 entreranno in vigore le nuove norme sulle cause di lavoro, con l’introduzione della Riforma Cartabia che presenta due importanti novità. La prima riguarda la unificazione di tutte le cause che riguardano il licenziamento, eliminando la distinzione in base al numero di dipendenti (più o meno di 15) e alla data di assunzione (prima o dopo il Jobs Act). Tuttavia, il reintegro rimane previsto per i licenziamenti illegittimi in base all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, mentre viene unificato solo il rito processuale per semplificare le procedure.
La seconda novità riguarda la velocizzazione del rito per le cause di lavoro che prevedono il reintegro, che avranno la priorità.
La Legge di Bilancio stabilisce l’entrata in vigore delle nuove regole a partire dal 1° marzo 2023, mentre la Riforma Cartabia (legge 149/2022) contiene le disposizioni legislative che ne definiscono le novità. In particolare, viene riformulato l’articolo 441-bis sulle controversie in materia di licenziamento, stabilendo che le cause che riguardano l’impugnazione dei licenziamenti con richiesta di reintegrazione hanno carattere prioritario rispetto alle altre, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto. Inoltre, il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, prevedere udienze ravvicinate e unire la fase istruttoria e quella decisoria.
Queste regole riguardano tutti i gradi di giudizio.
Viene anche unificato il rito processuale, abrogando i commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge 12/1992, che prevedevano il rito abbreviato per le cause di impugnazione dei licenziamenti da parte di lavoratori protetti dall’articolo 18 della legge 300/1970.
Quindi, tutte le cause di impugnazione dei licenziamenti seguiranno il rito ordinario, ma sarà velocizzato grazie alla priorità delle controversie che prevedono il reintegro. È importante ricordare che, dopo le diverse riforme del lavoro degli anni passati, l’articolo 18 e il reintegro per legge valgono solo per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 occupati in aziende con almeno 15 dipendenti, o per tutti nel caso di licenziamento discriminatorio.