Nella Legge di Bilancio, in vigore dal 1° gennaio, hanno trovato posto anche una serie di provvedimenti fiscali volti a definire una specifica disciplina che interessa il mondo delle criptovalute. La manovra 2023 (comma 126) ha di fatto introdotto nuove regole per tassare le operazioni relative a queste forme di investimento, ridefinendone il valore e rimediando a precedenti omissioni. Ai fini fiscali, le criptovalute sono ora nel regno delle attività finanziarie e saranno quindi tassate al 26%, ma solo dopo una certa soglia.
Definizione e regolamentazione delle criptovalute
In base alle disposizioni della Manovra 2023, per cryptoasset si intendono: una rappresentazione digitale di titoli o diritti che possono essere trasferiti e archiviati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia simile.
Tuttavia, fino al 2022 erano considerate valute estere e oggi sono classificate come asset class al pari delle azioni. Pertanto, dal punto di vista fiscale, il possesso di crypto asset comporta in tutti i casi l’obbligo di completare la parte RW del modello reddituale, indipendentemente dal loro valore e reddito.
Zona esentasse per le criptovalute
A partire dal 2023 è cambiata radicalmente la disciplina per il settore esentasse, che fino al 2022 era basata sulla scadenza e sull’imposta sui depositi in conto. In tema di tassazione, infatti, è stabilito che le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cryptoasset (“realizzati mediante riscatto o vendita in cambio di un compenso, permuta o possesso di cryptoasset, comunque si chiamino”) siano tassati a un’aliquota fino al 26% -come gli altri redditi da capitale e gli altri redditi- ma solo se nel periodo d’imposta ammontano ad almeno 2mila euro.
Le componenti positive e negative al termine del periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito dell’attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che siano incluse o meno a conto economico Nuova imposta di bollo nella misura dello 0,2% del valore della crypto beni dal portafoglio.
Come mettersi in regola
Per le criptovalute detenute il 1° gennaio 2023, il prezzo o il valore di acquisto può essere ricalcolato calcolando un’imposta sostitutiva pari al 14% del valore a quella data, che dovrà essere pagata entro il 30 giugno 2023 in un’unica soluzione. oppure tre rate annuali di pari importo (in questo caso, con l’aggiunta del 3% di interesse annuo per la seconda e la terza).
L’omessa indicazione nella restituzione dei cryptoasset trattenuti prima del 31 dicembre 2021, e gli eventuali proventi da essi percepiti, possono essere regolati presentando apposito modulo all’Agenzia delle Entrate e versando:
– nel primo caso una sanzione pari allo 0,5% annuo del valore delle attività non dichiarate (cripto-attività detenute) ;
– nel secondo caso un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore dei beni posseduti alla fine di ogni anno o al momento del realizzo, più un ulteriore 0,5% per ogni anno sotto forma di sanzioni e interessi (redditi realizzati) .
Per tutti i residenti in Italia (non solo quelli soggetti all’obbligo di tracciabilità) è prevista l’imposta di bollo dello 0,2% p.a. del loro valore viene applicato alle transazioni che coinvolgono criptovalute, anche se non vengono inviate al cliente. I beni detenuti da intermediari non residenti o su chiavette USB, pc e smartphone sono soggetti allo stesso importo dell’imposta sul valore, pagabile secondo le consuete modalità e condizioni per l’imposta sui redditi.