La Legge di Bilancio (artt. 31-35 del Decreto Legislativo) accoglie una serie di provvedimenti fiscali volti a definire una specifica disciplina che interessa il mondo delle criptovalute, in particolare nel settore dei crypto asset. La manovra 2023 prevede nuove regole per tassare le operazioni relative a queste forme di investimento, ridefinendone il valore e risolvendo le omissioni pregresse.
Regolamentazione delle criptovalute
La proprietà delle risorse crittografiche implica in tutti i casi l’obbligo di rispettare la parte RW del modello di reddito, indipendentemente dal loro valore e reddito. Le plusvalenze e gli altri redditi derivanti da crypto asset sono tassati con un’aliquota del 26% solo se raggiungono un totale di 2mila euro nel periodo d’imposta. Le componenti positive e negative alla fine del periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, indipendentemente dal fatto che sia o meno imputato a conto economico.
Per le criptovalute detenute il 1° gennaio 2023, il prezzo o il valore di acquisto può essere ricalcolato calcolando un’imposta sostitutiva pari al 14% del valore a quella data, che dovrà essere pagata entro il 30 giugno 2023 in un’unica soluzione. oppure sotto forma di tre rate annuali di pari importo (in questo caso, con l’aggiunta di interessi al tasso del 3% annuo sulla seconda e terza rata).
All’Agenzia delle Entrate per l’insoluto
La mancata quotazione delle criptovalute detenute prima del 31 dicembre 2021, e gli eventuali redditi da esse derivanti, possono essere risolte presentando apposito modulo all’Agenzia delle Entrate e versando:
- nel primo caso (criptoattività trattenute), sanzione pari allo 0,5% annuo del valore delle attività non dichiarate;
- nel secondo caso (reddito realizzato) un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore dei beni posseduti alla fine di ogni anno o al momento del realizzo, più un ulteriore 0,5% per ogni anno per sanzioni e interessi. Per tutti i residenti in Italia (non solo quelli soggetti all’obbligo di tracciabilità) è prevista l’imposta di bollo dello 0,2% p.a. del loro valore viene applicato alle transazioni che coinvolgono criptovalute, anche se non vengono inviate al cliente. I beni detenuti da intermediari non residenti o su chiavette USB, pc e smartphone sono soggetti allo stesso importo dell’imposta sul valore, pagabile secondo le consuete modalità e condizioni per l’imposta sui redditi.