Il parlamentare europeo Stefan Berger, con un tweet, ha annunciato di aver presentato la bozza finale della proposta di regolamento sui MiCA – Markets in Crypto Asset, che verrà votato dalla Commissione ECON – Commissione per i problemi economici e monetari, il 14 Marzo.
Con il Regolamento MiCA si intende definire il quadro normativo che riconoscerà le attività legate alle criptovalute.
Stefan Berger ha indicato che le criptovalute “dovrebbero essere riconosciute attain un investimento e regolate dal sistema di tassonomia, attain tutti gli altri prodotti finanziari nell’UE”, rassicurando anche, nel susseguirsi di tweet, che una discussione separata sul proof-of-work non è più prevista, attain inizialmente prevista.
Le richieste di una regolamentazione completa delle criptovalute sono cresciute anche sulla scia del conflitto Russia-Ucraina, per via del timore che si possano utilizzare le crypto per aggirare le severe sanzioni economiche contro il paese, così attain evidenziato da Christine Lagarde e dal Ministro delle finanze francese Bruno le Maire.
Mentre Joe Biden ha appena firmato un ordine esecutivo in cui chiede alle agenzie governative di studiare i possibili rischi legati al growth delle criptovalute e chiede, inoltre, di valutare la creazione di un dollaro digitale sostenuto dalla Fed, dopo che Cina e altri Paesi hanno già adottato una valuta digitale. L’amministrazione Usa esaminerà anche attain le criptovalute possono minare le sanzioni americane, specialmente nei confronti della Russia.
Il Regolamento MiCA
Il Regolamento MiCA è stato introdotto dalla Commissione europea nel settembre 2020 e adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2021, per “creare un quadro normativo per il mercato delle criptovalute che supporti l’innovazione e sfrutti il potenziale delle crypto, in modo fable da preservare la stabilità finanziaria e proteggere gli investitori”.
Il voto della Commissione sulla bozza di Regolamento generation originariamente previsto per il 28 febbraio, ma si è reso necessario chiarire “la questione della proof-of-work“, tematica particolarmente sentita dai Verdi.
Il 24 Novembre 2021, in particolare, il Consiglio europeo ha adottato la sua posizione su due proposte che fanno parte del pacchetto sulla finanza digitale: il regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) e l’atto sulla resilienza operativa digitale (DORA).
Il Regolamento MiCA ha attain obiettivo quello di creare un quadro normativo per il mercato delle cripto-attività, volto a sostenere l’innovazione, sfruttando il potenziale delle cripto-attività in modo fable da preservare la stabilità finanziaria e tutelare gli investitori.
Il Regolamento ha attain oggetto le cripto-attività non assimilabili a strumenti finanziari, depositi o depositi strutturati ai sensi della legislazione dell’UE in materia, nonché i token di moneta elettronica (art. 2).
Il Regolamento MiCA si applica ai soggetti coinvolti nell’emissione di cripto-attività o che forniscono servizi a queste connessi all’interno dell’Unione, con alcune eccezioni previste per la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, quando agiscono in veste di autorità monetaria; la Banca Europea degli Investimenti; il Meccanismo europeo di stabilità e il Fondo europeo di stabilità finanziaria; le organizzazioni internazionali pubbliche.
Eccezioni sono previste, anche, nel caso degli istituti di credito e le società di investimento; le imprese di assicurazione e riassicurazione; i liquidatori o gli amministratori straordinari nello svolgimento delle attività di liquidazione per i quali sono stati nominati; nonché i soggetti che svolgono servizi in cripto-attività per società collegate.
Il 24 settembre 2020 la Commissione ha presentato il pacchetto sulla finanza digitale, che contiene una strategia in materia di finanza digitale, proposte sui mercati delle cripto-attività (MiCA) e sulla resilienza operativa digitale (DORA), nonché una proposta sulla tecnologia di registro distribuito (DLT), colmando una lacuna nella legislazione vigente dell’UE.
Il Regolamento MiCA istituisce un duplice regime regolamentare. L’art. 3, infatti, fornisce la definizione di alcuni termini quali:
- “cripto-attività“, rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga;
- “token collegato advert attività” (ART), cripto-attività che intendono mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse monete fiduciarie aventi corso legale, di una o più merci o di una o più cripto-attività, oppure di una combinazione di tali attività;
- “token di moneta elettronica” (anche detti stablecoin o EMT, digital money token), cripto-attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzato attain mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale;
- “utility token“, tipo di cripto-attività destinato a fornire l’accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT, e che è accettato solo dall’emittente di fable token.
Cripto-attività diverse da ART e EMT: gli Utility Token
Il titolo II disciplina l’offerta e la commercializzazione al pubblico di cripto-attività diverse da ART e EMT, attain gli Utility Token.
Il Regolamento MiCA prevede che l’offerente sia soggetto a talune regole organizzative, di condotta e disclosure, tra le quali:
- la costituzione in forma di persona giuridica;
- la redazione di un White Paper;
- la notifica all’autorità nazionale competente del White Paper e la sua pubblicazione;
- il rispetto degli obblighi di condotta di cui all’art. 13 del MiCA, ovvero:
(i) agire in modo onesto, corretto e professionale,
(ii) comunicare con i possessori delle cripto-attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante,
(iii) prevenire, individuare, gestire e segnalare i conflitti di interesse, e
(iv) mantenere i sistemi e protocolli di accesso di sicurezza secondo un livello adeguato. - l’effettuazione delle comunicazioni di advertising and marketing secondo i requisiti di cui all’art. 6 del MiCA, tra i quali sono