L’INPS ha pubblicato un modello di dichiarazione sostitutiva che il lavoratore deve restituire al datore di lavoro per ricevere un bonus di 150 euro sulla busta paga con obblighi per novembre 2022, come previsto dal Dl Aid ter per una determinata fascia di beneficiari (prevalentemente annuale stipendio lordo entro 20mila euro, cioè stipendio lordo mensile fino a 1538 euro).
Bonus 150 euro su richiesta
L’autodichiarazione serve ad attestare che non sei titolare di benefici incompatibili, ovvero quelli di cui ai commi 1 e 16 dell’articolo 19 del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144 (una o più indennità di pensione in ogni forma di previdenza obbligatoria, pensione o assegno sociale, pensione o sussidio per portatori di handicap, non vedenti, sordomuti e relative prestazioni previdenziali) e non appartengono ad un nucleo familiare che percepisce reddito di cittadinanza.
Pertanto, per agevolare gli obblighi dei datori di lavoro, il facsimile fornito è un modello personalizzabile (non vincolante o vincolante) su cui trarre ispirazione per i dipendenti per la firma della Dichiarazione. Il facsimile dell’INPS è allegato al messaggio n. 3806 del 20 ottobre. Eccolo qui sotto.
Indennità unica per i dipendenti (150 euro)
(Articolo 18 comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)
Dichiarazione di non essere titolare dei servizi di cui agli articoli 1 e 16 dell’articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
Per approfondimenti consultare sul sito INPS le info relative al Bonus: “L’Istituto, con la circolare INPS 17 ottobre 2022, n. 116, illustra le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, prevista dal decreto Aiuti ter (articolo 18, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144). In particolare, il decreto, all’articolo 18, prevede che sia riconosciuta in via automatica, tramite i datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione lavoratori domestici, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 della stessa norma. L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale. Nella circolare sono precisati i requisiti retributivi del lavoratore e le esposizioni nella apposita sezione del flusso UniEmens dei dati relativi al conguaglio dell’indennità.