INPS: arrivano nuovi requisiti di soggiorno per accedere all’assegno di maternità dello Stato, ora più possibili destinatari
L’INPS amplia il numero dei possibili beneficiari del sussidio statale di maternità previsto dal D.Lgs. 151/2001 (art. 75) e concesso ai genitori lavoratori con contratto atipico e intermittente, in relazione ai permessi di soggiorno per cittadini di altri paesi dell’UE.
Quanto si percepisce?
Con il numero di comunicazione Con decreto n. 2656 del 5 ottobre 2022, l’Istituto di Previdenza Sociale riconosce i requisiti di soggiorno stabiliti dalla Legge n. nei commi 2 e 3 della Circolare INPS n. 143 del 16 luglio 2001 La prestazione è corrisposta per intero se non è stata pagata altra retribuzione di maternità e viene corrisposta in misura ridotta se la prestazione di maternità è inferiore alla prestazione. Per il 2022, l’assegno per ogni figlio è pari a euro 2.183,77 euro (la prestazione viene rivalutata annualmente)
Le categorie dei destinatari definite dall’INPS per quanto riguarda i titoli di soggiorno in Italia:
- familiari titolari di “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea”;
- familiari titolari di “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
- titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, vale a dire gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La circolare a cui far riferimento può essere consultata al seguente link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica.html