Una recente sentenza abolisce le aliquote TARI elevate per i non residenti, obbligando i comuni al rispetto del principio di proporzionalità
I regolamenti comunali che regolano la TARI devono rispettare il principio di proporzionalità, evitando l’imposizione di importi elevati ai cittadini non residenti che non siano legati alla produzione di rifiuti.
A dirlo la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza 26/2022 che interviene in una richiesta di aliquote TARI più onerose per le case non residenti rispetto a quelle che abitano abitualmente nel comune. Il regolamento si riferisce ai resort con spiaggia e attività ricreative stagionali, dove i non residenti sono assenti per la maggior parte dell’anno. Pertanto, secondo i giudici, la TARI non può imporre un onere eccessivo e irrazionale a chi produce meno rifiuti.
In particolare, il verdetto si esprime dando un limite al metodo presuntivo ai fini del calcolo dell’imposta
Alcuni contribuenti devono sostenere costi chiaramente sproporzionati rispetto all’importo o alla natura dei rifiuti che potrebbero generare. Un parere in linea con quanto dichiarato dal Consiglio di Stato che, nella decisione 4223/2017, ha già evidenziato l’importanza per i comuni del rispetto del principio di proporzionalità per non generare danni al turismo e al settore immobiliare in alcune zone turistiche italiane.
Occorre incentivare gli investimenti in zone turistiche non disincentivare
Infatti, il motivo è che, poiché i residenti risiedono stabilmente nel territorio del comune, generano molti più rifiuti di chi, invece, nelle stesse condizioni di vita, vi rimane solo per un tempo limitato o episodico ( generalmente non residenti).
In pratica non è possibile pretendere un importo TARI superiore per i nuclei familiari non residenti rispetto a quelli che risiedono abitualmente nel comune. In tal senso, il regolamento comunale che non rispetta il principio di proporzionalità è illegittimo anche quando si applica il metodo di calcolo della TARI per la seconda residenza in base al numero degli occupanti ricavato dalla superficie dell’immobile. Per queste seconde case non è possibile conoscere il numero degli utilizzatori dell’immobile, come nel caso dei non residenti.