Il dipendente assente dal lavoro per malattia deve essere reperibile per la per l’eventuale visita da parte di un medico INPS. Le fasce orarie di orarie di reperibilità per la visita fiscale dei dipendenti del settore privato 7 giorni su 7 compresi festivi: la mattina (dalle ore 10.00 alle ore 12.00), pomeriggio (dalle ore 17.00 alle ore 19.00).
La Suprema Corte ha più volte chiarito quali scuse non sono valide per la mancata comparizione in ufficio, escludendo dall’elenco molte delle scuse utilizzate. In questa mini guida faremo luce sulle eventuali eccezioni che potrebbero in modo lecito ostacolare la visita del medico. Il lavoratore è obbligato a rendersi disponibile e a consentire una visita di controllo. In generale deve assicurarsi che il suo nome sia indicato sulla targa attaccata al citofono; che sia il citofono che il campanello funzionino correttamente; che ci sia un familiare disposto ad aprire la porta di casa se l’interessato non può farlo (ad esempio se dorme o non può camminare) al citofono relativo al condominio (in questo caso sarà necessario lasciare almeno una nota nel citofono, con numero di telefono).
Un dipendente che non si sente bene deve comunque sottoporsi alla visita perché a parere della Suprema Corte, non costituisce motivo valido per rifiutare di rivolgersi a un medico fiscale. Il dovere di collaborazione che grava sul lavoratore non solo richiede che, durante l’orario di disponibilità, non esca dalla propria abitazione senza giusta causa, ma richiede anche che, pur essendo presente in casa, mantenga un comportamento che consenta al Medico Inps di avere accesso immediato alla Casa. In ogni caso, il giudice è chiamato a valutare in un caso particolare la fondatezza e l’attendibilità delle giustificazioni accolte dal dipendente, ad accertare se esse siano fondate o meno su una motivazione logica. Il mancato rispetto dell’obbligo di vigilanza per negligenza o altra causa improprio comportamento comporta la decadenza dal diritto all’indennità di malattia.
In caso che l’apertura della porta, con conseguente allontanamento del medico legale, per un motivo inadeguato alle circostanze, come ad esempio fare la doccia, costituisce violazione dei suddetti doveri, ma in relazione alla doccia o al bagno che la Suprema Corte ha recentemente pronunciato in senso contrario, sostenendo che l’obbligo di collaborazione del paziente non può essere esteso al divieto di astenersi dall’esercizio di qualsiasi attività della vita quotidiana in qualsiasi momento, dentro alla casa. Pertanto, un lavoratore malato che è assente da una visita fiscale non può essere sanzionato per essere stato sotto la doccia.
In ogni caso, l’onere della prova dell’impossibilità di aprire al medico fiscale ricade sul lavoratore. Come ha sempre chiarito la Suprema Corte, se il medico preposto al controllo della malattia ha attestato – mediante un certificato che conferma il falso reclamo – l’impossibilità di trovare un dipendente presso la sua abitazione, quest’ultima, in cui conclude di essere stato al suo domicilio, è tenuto a provare circostanze a lui non imputabili per negligenza o, comunque, per cause non di pubblica rilevanza che abbiano reso impossibile la visita. Si deve infatti presumere che la dichiarazione di inaccessibilità sia stata resa da un medico con l’attuazione di tutti gli atti istruttori rilevanti in relazione alla specifica collocazione dei luoghi.
L’assenza ingiustificata di un lavoratore per visita medica non coincide necessariamente con l’assenza dell’ultimo dalla propria abitazione ad intervalli prestabiliti, in quanto può essere integrata da qualsiasi comportamento del lavoratore stesso, anche se presente al domicilio, che ha potuto evitare i controlli sanitari. Si pensi al caso di chi si assenti momentaneamente per recarsi in garage, in soffitta, da un vicino che abita nello stesso palazzo.
È consentita e giustificata l’assenza in caso di:
- forza maggiore (si pensi a un guasto alla linea elettrica di tutto il quartiere che abbia impedito al citofono di funzionare);
- situazioni che hanno reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore altrove (si pensi alla necessità urgente e grave di dover trasportare un convivente in ospedale);
- concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici quando si dimostri che le stesse non possono essere effettuate in ore diverse da quelle relative alle fasce orarie.
- ritiro presso gli Uffici sanitari di radiografie collegate alla malattia in atto;
- effettuazione di un’iniezione, purché risultino rigorosamente accertate l’indifferibilità del trattamento terapeutico e l’indispensabilità delle modalità prescelte dal lavoratore per realizzare tale esigenza;
- visita presso l’ambulatorio del medico, in caso di impossibilità di conciliare l’orario di ricevimento con le fasce di reperibilità o volta a far constatare l’eventuale guarigione della malattia, al fine della ripresa lavorativa;
- effettuazione di un ciclo di cura presso un istituto convenzionato;
- esigenza indifferibile di recarsi in farmacia;
- visita alla madre ricoverata reperibili in ospedale, quando l’orario di visita ai degenti coincide con le fasce di reperibilità
- l’assenza di un lavoratore che dimostri di recato, su indicazione del medico curante, presso uno stabilimento termale per un ciclo di cura diretto a ottenere un più pronto ristabilimento dello stato di salute.
- Invece, non giustificato lavoratore a motivo di assenza l’essersi sottoposto a fisioterapia a meno che il lavoratore non provi che la prestazione non possa essere svolta in quello o in altri centri in orari compatibili con il rispetto delle fasce orarie. Tale prova deve essere fornita con apposito certificato medico, che attesta la necessità e l’indifferibilità del trattamento fisioterapico in questione.
- Non è invece assolutamente giustificata l’assenza motivata dal desiderio di accompagnare la moglie, priva di patente di guida, a fare la spesa.