C’è un nuovo problema che si è presentato ai proprietari di casa che vogliono usufruire del Superbonus: le banche stanno rifiutando di cedere i crediti a lavori già iniziati. L’Agenzia delle Entrate ha provato a rispondere a questa questione, ma senza successo. Per i proprietari di casa che vogliono usufruire del Superbonus, questo significa che dovranno cercare altri modi per finanziare i propri lavori.
È possibile utilizzare il credito d’imposta da Superbonus solo in parte, per compensare altri pagamenti dovuti allo Stato? La risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Ecco il caso di studio. Il contribuente in questione ha spiegato di avere diritto ad un credito d’imposta derivante dal Superbonus, e di averne utilizzato una parte in compensazione nel corso del 2022. La Direzione Centrale AE ha confermato che tale credito è legittimo, e che il contribuente può quindi beneficiare delle detrazioni fiscali previste dal decreto Rilancio.
Cosa fare se gli istituti bancari e/o assicurativi si rifiutano di cedere il proprio credito? L’Istante chiede all’Agenzia come poter ricostituire l’originario credito spettante.
Il credito d’imposta è uno strumento molto utile per le imprese, ma in alcuni casi può essere compensato in modo errato. In questo caso, è possibile ripristinare il valore originario del credito d’imposta mediante il modello F24 e il codice tributo 6921.
Con la cessione del credito Superbonus, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il fornitore può cedere il credito d’imposta al committente. In questo modo, il fornitore può recuperare immediatamente il valore dello sconto applicato in fattura, senza attendere il rimborso dall’Agenzia delle Entrate.
Focus sul credito d’imposta
Il credito d’imposta è una misura introdotta dal Governo per sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca e sviluppo. Si tratta di una forma di sostegno fiscale, destinata a incentivare gli investimenti in attività di R&S da parte delle imprese. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e può essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Il credito può essere ceduto ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Questo permette alle banche e agli intermediari finanziari di concedere il credito ad altre imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Con la recente risoluzione n. 83/E, è stato istituito il codice tributo 6921 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti da cessioni e sconti del Superbonus. Questo significa che coloro che hanno diritto al Superbonus potranno utilizzare i crediti d’imposta per compensare altri debiti tributari. Si tratta di una decisione importante che semplificherà la vita di molti contribuenti.
I codici tributo
I codici tributo sono importanti perché permettono di compilare il modello di pagamento F24 in maniera corretta. In sede di compilazione, infatti, i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o “importi a debito versati”.
Il contribuente ha proposto una soluzione per il credito d’imposta: il ripristino dell’ammontare già fruito tramite riversamento all’Erario. Tuttavia, questa soluzione non è contemplata, poiché il riversamento è consentito solo quando il credito è fruito in modo non corretto.
Secondo un recente pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate, non è possibile cedere parzialmente un credito derivante da una spontanea scelta operata per meri motivi di opportunità. Questo significa che, una volta che si è scelto di cedere il credito, non si può più tornare indietro sulla decisione. La normativa di riferimento non sembra prevedere alcun divieto alla cessione parziale del credito, quindi l’impedimento sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari, sulle quali l’Agenzia delle Entrate non può interferire.