Tempo di ferie: cerchiamo di capirne di più a livello contrattuale con questa mini guida che parla proprio dei diritto al riposo come sancito dall’articolo 36 della nostra Costituzione
Ogni dipendente ha diritto a un minimo di 4 settimane di ferie o 28 giorni di calendario (giorni non lavorativi, che corrispondono a un periodo totale più lungo). Il periodo minimo di ferie non è mai monetizzabile, salvo due eccezioni: la cessazione del rapporto di lavoro e il contratto a tempo determinato inferiore ad un anno. Il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite è sancito dalla Costituzione (articolo 36, comma 3) e disciplinato dal codice civile (articolo 2109), dal decreto legislativo 66/2003 e similari. In genere, un contratto a tempo pieno di 40 ore accumulerà 2,33 giorni al mese, se non diversamente specificato nel CCNL. Salvo quanto diversamente previsto dal contratto collettivo, il numero dei giorni di ferie viene cumulato proporzionalmente ai mesi lavorati (suddivisi su 12 mesi), anche durante i periodi di assenza (congedo di maternità, congedo familiare, congedo per malattia, ferie). Il periodo minimo può essere aumentato a seconda dei contratti di lavoro. Ad esempio, nel caso di settimane di ferie successive, ai fini del computo del sabato o della domenica nella categoria delle ferie fruite, si deve fare riferimento al CCNL unico.
In alcuni contratti il sabato non è considerato giorno lavorativo (ed è quindi escluso dal calcolo), in altri è considerato giorno lavorativo zero (se si lavora dal lunedì al venerdì, allora si calcola lo stipendio per 26 giorni), nel qual caso è considerato festivo il sabato compreso tra due settimane consecutive di ferie. Se ci sono altre disposizioni contrattuali che lo considerano funzionante, la domenica è esclusa dall’elenco. Pertanto, coloro che sono assenti nei giorni festivi dal lunedì al lunedì successivo, ricevono in realtà 12 giorni. Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro, che è tenuto a darne comunicazione al lavoratore. Se l’azienda chiude per un certo periodo si parla di ferie collettive: in questo caso il dipendente non può opporsi. Diversamente, le regole sono le seguenti: due settimane (salvo eccezioni ai contratti collettivi, che possono prevederne la riduzione per motivi eccezionali di servizio, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro prot. N 25/I/0004908 ottobre 18, 2006) in via continuativa su richiesta del dipendente durante l’anno di maturazione; altre due settimane, anche in parte utilizzate, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di consolidamento (salvo eccezioni alla contrattazione collettiva); giorni aggiuntivi, che possono essere determinati da contrattazioni collettive o individuali, possono essere utilizzati in parte, in accordo con i contratti o le prassi aziendali.