Si può essere disoccupati o in cassa integrazione e non cumulare il debito con quello generati dal Servizio Civile. Il cambiamento è segnalato dall’INPS che non prevede più la riduzione nelle indennità NASpI o DIS-COL per chi vuole comunque impegnarsi per il servizio civile. A chi fosse interessato ad ulteriori chiarimenti ed indicazioni segnaliamo il link della versione integrale del messaggio 28 aprile 2022, n. 1800
Cosa accadeva prima del 28 aprile 2022?
L’Istituto di Previdenza Sociale con la circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142, aveva disciplinato i rapporti tra la prestazione di disoccupazione NASpI e le somme percepite dai volontari del servizio civile nazionale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Era stato quindi chiarito che il compenso da servizio civile volontario fosse da ritenersi cumulabile con la prestazione di disoccupazione, ma con abbattimento della stessa nella misura pari all’80% del compenso previsto.
Cosa accade ora per coloro cheprendono la NASpI o DIS-COL e fanno il servizio civile?
In ragione della nuova qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione relativamente allo svolgimento del servizio civile e all’importo del compenso annuo percepito.
Cosa accadrà quindi alla indennità NASpI e DIS-COLL che, in attuazione della precedente legge, erano state ridotte a causa dello svolgimento del servizio civile?
Possono essere riliquidate dalle strutture territorialmente competenti. Chiarimenti e indicazioni nel messaggio 28 aprile 2022, n. 1800 “Disciplina dei rapporti tra le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e l’assegno agli operatori in servizio civile universale”.
Precisazioni sulla riliquidazione
La riliquidazione della prestazione su istanza di parte per la rilevata piena cumulabilità – per effetto dell’entrata in vigore in data 18 aprile 2017 del richiamato D.lgs n. 40 del 2017 – della prestazione di disoccupazione, con il compenso percepito dall’assicurato per il servizio civile prestato in concomitanza con la fruizione dell’indennità, può trovare applicazione retroattivamente con il solo limite dei rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato ovvero per il decorso del termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria ai sensi dell’articolo 47, comma sesto, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (quanto alla sola NASpI), o della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione ai sensi dell’articolo 47-bis del D.P.R. n. 639/1970 (quanto alla sola NASpI), nel senso già indicato nel messaggio n. 4105 del 6 novembre 2018.