Occhio al calendario: il 31 marzo 2022 è il termine per l’invio della domanda di disoccupazione per i lavoratori agricoli all’INPS. Occorre inviarle in via telematica attraverso il servizioonline, con accesso via SPID di livello 2, PIN o CNS.
Si può presentare la domanda all’INPS solo in modalità telematica per i periodi relativi al 2021 ed è rivolta agli operai agricoli a tempo determinato, agli impiegati a tempo indeterminato che lavorano solo per alcuni mesi o periodi nello stesso anno, a piccoli coloni e a piccoli coltivatori diretti a patto che arrivino facendo versamenti volontari alle 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi. Per informazioni sulle domande è possibile rivolgersi agli enti di patronato o al Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164da rete mobile.
Ricordiamo invece che dall’inizio del 2022 gli OTI delle cooperative e loro consorzi sono invece destinatari della NASpI, ma possono comunque accedere alla disoccupazione agricola per l’anno 2021, naturalmente sempre se abbiano maturato i requisiti e se presenteranno domanda entro il termine ordinario del 31 marzo 2022
Cosa copre la disoccupazione agricola? La mancata occupazione per il 2021 e per accedervi è necessario essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti e almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e almeno 102 contributi giornalieri negli anni precedenti alla richiesta.
L’ammontare della disoccupazione viene pagata ddall’INPS in un’unica soluzione ed è pari al 40% della retribuzione di riferimento per gli OTD e al 30% per gli OTI. Il conteggio si fa tenendo in considerazione i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Per l’anno 2021 si utilizzano i seguenti massimali: 1.199,72 euro e 998,18 euro.
Per fare la domanda di disoccupazione occorre procedere via web sui canali specifico ed essere muniti di SPID di livello 2, PIN o CNS oppure occorre rivolgersi ad un patronato. In caso di dimissioni volontarie occorre sempre verificare la presenza di “giusta causa” per poter ottenere il sussidio.