Lo affermano i giudici delle Sezioni Unite della Cassazione in una sentenza depositata oggi (sentenza 32198) : L’instaurazione di una nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno
La Suprema Corte oggi chiamata a decidere in un caso sull’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole che aveva instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno. La risposta dei giudici della Cassazione è stata chiara: può esserci una revisione dell’ammontare dell’assegna di chi ha deciso di intraprendere un nuovo progetto di vita con una terza persona ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto al sostentamento.
Chi crea una nuova famiglia potrebbe pensare di perdere il diritto al mantenimento da parte dell’ex, in modo irreversibile, quel principio con la sentenza della Cassazione va declinato in modo differente. Riguarda il caso concreto: occorre sempre conciliare la creazione di nuovi modelli di vita con la conservazione di pregresse posizioni se esito di consapevoli ed autonome scelte della persona.
“Se può ritenersi che dell’assegno di divorzio possa venir meno, in conseguenza dell’instaurarsi di una stabile convivenza di fatto, il diritto alla componente assistenziale, non altrettanto può ritenersi quanto alla componente compensativo-perequativa. L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. Se si accerti che alla mancanza di mezzi adeguati si associano rinunce o scelte tra vita professionale e lavorativa pregiudicanti la condizione del coniuge economicamente più debole, benché si sia ricostituito una diversa comunità familiare, avrà comunque diritto ad un assegno atto ad operare il riequilibrio tra le due posizioni, in funzione perequativo-compensativa, parametrato al contributo dato ed alla durata del matrimonio” .