La Legge 205/2017 (art. 1, commi 254-256) ha delineato il profilo del caregiver e ha istituito il Fondo di sostegno ai caregiver con un primo contributo per il biennio 2018-2021, che viene ripartito tra le Regioni per attività finalizzate al riconoscimento dei valori socio-culturali, attività economiche attività assistenziali non professionali. Poi, in accordo con il budget per il 2021, è stato istituito un secondo fondo, le cui risorse saranno utilizzate per attività simili fino al 2023.
Le Regioni stanno via via inserendo le risorse nella propria programmazione e per il 2021 sono disponibili diversi strumenti di ausilio economico, erogati direttamente ai caregiver familiari su richiesta. Di seguito la normativa di riferimento ed alcuni casi pratici, per ottenere bonus e sussidi in Lombardia, Lazio e Campania. La dotazione del Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2020 ammonta a 20 milioni di euro per ciascun anno. Tale finanziamento, tuttavia, non è stato finora utilizzato non essendo stato completato l’iter di approvazione parlamentare del relativo disegno di legge. Nel 2020, a fronte delle difficoltà imposte anche alla categoria dei caregiver dall’emergenza sanitaria da Covid-19, con il DPCM 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 gennaio 2021, sono state ripartite alle Regioni (che a loro volta operano il trasferimento agli ambiti territoriali) risorse per 44,4 milioni di euro complessivi per il 2018 e il 2019 e di 23,8 milioni per il 2020. A fine 2020, la Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020, art. 1 c. 334) ha istituito presso il Ministero del Lavoro un nuovo Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Al termine di ciascun esercizio finanziario le somme residue e non impegnate del citato Fondo devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.
Per richiedere l’erogazione dei fondi le Regioni devono adottare specifici indirizzi integrati di programmazione per l’attuazione degli interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferisce alle Regioni, entro 45 giorni dalla domanda, le risorse previste in un’unica soluzione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalità previste dalla normativa. Entro 60 giorni dal versamento le Regioni traferiscono le risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale.