Qualora il regolamento condominiale contenga la disposizione che vieti le commerciali è illegittimo svolgere l’attività di bed and breakfast nel palazzo
L’attività di affittacamere é infatti in tutto e per tutto assimilabile alle attività imprenditoriali e alberghiere anche se di ridotte dimensioni, in quanto non diversamente dall’albergo si configurano come un’attività connotata da una impresa e dal contatto diretto con il pubblico
I Bed & Breakfast non possono essere aperti quindi in un condominio senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale: una nuova sentenza conferma l’orientamento della giurisprudenza, espresso già dalla Seconda sezione civile della Corte di Cassazionecon la sentenza n. 109/2016. Il pronunciamento è la sentenza n. 21562 (Corte di Cassazione, sez. II) del 7 ottobre 2020, che conferma la legittimità del Regolamento condominiale nel quale risulti il divieto di esercitare nello stabile attività commerciali, anche del tipo affitta-camere o bed and breakfast. Se il regolamento condominiale contenga la disposizione che vieti le attività commerciali è illegittimo svolgere le attività come bed and breakfast in tutto e per tutto assimilabili alle attività imprenditoriali anche se di ridotte di e risonò dimensioni. A dirlo la Corte di Cassazione. In sostanza il condominio può imporre una regola (magari a tutela del decoro e della tranquillità dell’edificio) che vieti l’apertura di un’attività di B&B. In realtà, molto dipende dalla fattispecie e dalle motivazioni espresse nel disposto condominiale. Anche questo è il motivo per cui negli anni si sono alternate sentenze della Corte di Cassazione contrastanti, in alcuni casi dando ragione al condominio, nonostante in precedenza altri avessero destinato gli appartamenti ad attività commerciali (ritenendo irrilevante la condotta tenuta in passato da altri condomini poiché non influente sull’interpretazione del regolamento condominiale). In passato, la Corte aveva per esempio concesso, con la sentenza n. 24707/2014, il via libera alla possibilità per i condomini di ospitare a pagamento soggetti terzi, stabilendo che l’attività di affittacamere o B&B non comportasse un mutamento di destinazione d’uso delle unità immobiliari, che quindi rimaneva di tipo abitativo. Nel caso più recente, invece, i giudici hanno ritenuto tale attività contrapposta alle finalità abitative dell’immobile.