Se la fattura elettronica è già registrata dal contribuente, questi dovrà provvedere ad effettuare una variazione contabile ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.
La fattura elettronica scartata dovrà invece essere inviata nuovamente al SdI entro il termine di cinque giorni dalla data di notifica dello scarto, indicando la stessa data e numero del documento originario. Se questo non è possibile, l’Agenzia delle Entrate suggerisce di:
- emettere una fattura con nuovo numero e data coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna al fine di render evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
- emettere una fattura come sopra riportato, ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo di quello scartato da SdI (ad esempio: n. 1/R a fronte di un n.1 scartato).
In caso di scarto di una fattura elettronica trasmessa in prossimità del termine per la liquidazione IVA, per la corretta imputazione dell’imposta, la fattura dovrà essere conteggiata nell’IVA vendite del mese in cui è datata la fattura stessa. Questo vale sia in presenza di scarto da parte del SdI che nel caso in cui non sia stato ancora recapitato l’esito della trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In generale, i titolari di partita IVA hanno tempo fino al termine di liquidazione IVA per l’emissione della fattura. Se si va oltre scattano i termini del ravvedimento operoso. In tutti i casi, non sono previste riduzioni in caso di omesso o irregolare versamento IVA, la cui sanzione è regolata dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/97 ed è pari al 30% dell’imposta (sanabile con ravvedimento operoso).