La Circolare operativa del Viminale definisce gli obblighi caso per caso e fornisce chiarimenti relativi a tutte le fattispecie di possibili addetti al controllo, sulla base delle indicazioni contenute nel DPCM 17 giugno 2021, che contiene le regole sul Certificato Verde Digitale Covid-19. La verifica del documento è regolata dall’articolo 13 del DPCM , mediante lettura del codice a barre bidimensionale, attraverso la app VerificaC19, l’unico software che consente di effettuare correttamente e validamente questa operazione
I gestori o il personale delegato di ristoranti, bar, piscine, palestre, cinema e in generale tutte le attività che dallo scorso 6 agosto richiedono il Green Pass, possono chiedere i documenti di identità per verificarne la validità ma non sono obbligati a farlo. Il cliente, invece, a fronte della richiesta di mostrare un documento che attesti la corretta attribuzione del certificato Covid, è tenuto ad assecondarla anche se non è davanti a un pubblico ufficiale. Sono le precisazioni della Circolare 10 agosto del Ministero dell’Interno, con le istruzioni operative ai Prefetti e per chi deve gestire le nuove regole sul Green Pass.
La verifica dell’identità della persona che mostra il green pass, chiarisce il Viminale, «ha natura discrezionale, ed è rivolta a garantire il legittimo possesso del green pass». Quindi, non c’è obbligo da parte dei gestori dei locali, che invece devono controllare il possesso del green pass, altrimenti rischiano sanzioni.
Ci sono casi in cui la verifica dell’identità è necessaria e non più discrezionale. Ad esempio, si legge, «quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione». In realtà, l’unico dato anagrafico che compare è il nome e cognome dell’intestatario del green pass, quindi un caso di incongruenza potrebbe essere rappresentato dalla presenza di un nome maschile su un documento presentato da una donna, o viceversa. In generale, comunque, il Viminale definisce la verifica necessaria «nei casi di abuso o elusione delle norme». La verifica dell’identità deve comunque essere svolta «con modalità che tutelino la riservatezza di una persona nei confronti di terzi.