Nuovi chiarimenti sul Green Pass obbligatorio: regole, controlli, sanzioni. Con una circolare il Viminale ha chiarito alcuni aspetti circa l’utilizzo della certificazione verde nei luoghi dove è obbligatorio averla. Il controllo del Green Pass è obbligatorio da parte dei responsabili di attività come ristoranti e bar, mentre la verifica del documento di identità è necessaria qualora vi sia incoerenza con i dati della certificazione.
La circolare del Viminale
La verifica dell’identità della persona
“ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”. La verifica, spiega ancora il Viminale, “dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi”. Il Viminale precisa poi che “l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”.
Il documento di identità
”Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo occorre precisare che le vigenti disposizioni individuano due diverse successive fasi. La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali essa prescritta. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e proprio in ragione di ciò è configurata” come ”un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati”, precisa la circolare del Viminale firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi. ”La seconda fase”, viene spiegato nel testo, ”consiste nella dimostrazione da parte del soggetto intestatario della certificazione verde della propria identità personale mediante l’esibizione di un documento d’identità”. ”Si tratta – precisa il Viminale – di un’ulteriore verifica allo scopo di contrastare i casi di abuso o di elusione delle disposizioni. Diversamente dalla prima”, questa verifica ”non ricorre indefettibilmente” come dimostra ”la locuzione ‘a richiesta dei verificatori”’.
Sanzioni
Nel caso in cui il Green Pass sia falsificato o “verificata la non corrispondenza tra il titolare della certificazione verde e il titolare della stessa”, si evidenzia nella circolare che la sanzione si applica solo all’inventore, “ove vi sia non c’è Evidente responsabilità a carico dell’operatore.” Le sanzioni vanno dai 400 ai 1000 euro, sia per i clienti che per i responsabili (in caso di responsabilità). E chi possiede un locale e viola l’obbligo di controllo almeno tre volte in tre giorni diversi, rischia la chiusura, da 1 a 10 giorni, dell’attività imprenditoriale.