Il bonus facciate è previsto dai commi da 219 a 224 della legge 160/2019, ed è una detrazione al 90% sui lavori di rifacimento della facciata esterna, inclusa la pulitura e la tinteggiatura, per le spese effettuate nel 2020 e nel 2021. Gli edifici devono trovarsi in zona A o B (alta densità abitativa) in base alla classificazione prevista dal decreto del ministero dei Lavori pubblici 1444/1968: la novità è che può richiederla anche un singolo proprietario
Il proprietario di un appartamento può sostenere interamente le spese per il rifacimento della facciata del palazzo e utilizzare il bonus facciate al 90%, ma solo se c’è una specifica delibera dell’assemblea condominiale. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate. Il caso preso in analisi è a seguito di un specifico interpello (499/2021) concernente un immobile in condominio minimo, ma il Fisco specifica che la stessa regola si può applicare anche ai condomìni più grandi.
La legge stabilisce che i costi dei lavori nelle parti comuni, come il rifacimento della facciata, “saranno a carico dei condomini in proporzione al valore di ciascun immobile, salvo diverso accordo”. Resta comunque possibile utilizzare “un criterio diverso da quello di legge per la ripartizione delle spese dei condomini” a condizione che “l’assemblea condominiale autorizzi i lavori e concordi all’unanimità ad assumerne le relative spese da parte del richiedente interessato allo stesso interferenza. ”.
L’interpretazione del interpello indica che però l’accordo deve essere unanime. Tale regola è ulteriormente sottolineata in altro stralcio della risposta all’interrogazione: : «l’Istante può sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate e beneficiare, quindi, dell’agevolazione fiscale, adottando una delibera condominiale all’unanimità che preveda l’autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo allo stesso».
Queste linee guida sono valide per tutti i tipi di condomini. In generale, aggiunge l’Agenzia, le norme relative ai condomini si applicano sempre anche al condominio minimo (massimo otto unità immobiliari),con nomina di un amministratore e del regolamento condominiale (richiesto solo in eccesso di dieci unità immobiliari). In assenza di un amministratore, per l’uso dell’immobile può essere utilizzato il codice fiscale del condominio aderente.