Come detto nel precedente articolo i titolari dei benefici previsti dalla Legge 104 sono le persone appartenenti a determinate categorie protette che presentano carenze fisiche, psichiche o sensoriali di gravità tale da ostacolare la vita sociale, lavorativa o relazionale. I nostri lettori ci hanno chiesto molte informazioni in tal senso che approfondiremo questa domenica. Abbiamo iniziato con le info sulla patente, parlato di agevolazioni IVA, ora parliamo di agevolazioni per i caregiver
La Legge n. 104/1992 (Legge quadro sull’assistenza, l’inclusione sociale e i diritti delle persone con disabilità definisce diritti e opportunità speciali per le persone con disabilità accertate e per coloro che se ne prendono cura) prevede una serie di diritti e opportunità per entrambi gli attori ugualmente vulnerabili. Di seguito una sintesi delle regole di base e delle novità relative all’emergenza coronavirus per le persone con disabilità ai sensi della Legge 104.
Permessi mensili
Art. 33 della Legge 104/1992 prevede tre mesi di ferie retribuite, anche continuative e coperte da contributi contingenti, per le persone con disabilità grave e/o loro accompagnatori, alle seguenti condizioni:
- una persona disabile deve essere riconosciuta come disabile in situazione di disagio ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992;
- non è necessario ricoverare a tempo pieno una persona disabile;
- il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che l’assiste deve essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado, o entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
l caregiver dipendente ha diritto a:
- assistere più persone disabili in situazione di gravità e di usufruire di tre giorni (anche continuativi) di permesso mensile per ciascuna di esse;
- scegliere di non svolgere lavoro notturno;
- scegliere con priorità la sede di lavoro se disponibile;
- scegliere non essere trasferito senza il suo consenso.
Congedo straordinario di 2 anni
Per gli accompagnatori di persone con disabilità, ai sensi della Legge 104, art. 42, n. 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede la possibilità di usufruire di un periodo di congedo straordinario della durata massima di due anni durante l’intera vita lavorativa, anche parziale per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal numero delle persone con disabilità che prestano assistenza. Questo periodo è: Coperto da un contributo contingente, non conteggiato nel calcolo delle ferie, tredicesima e TFR,
valido per il calcolo del periodo assicurativo, erogabile con indennità pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro prima delle ferie, con un’indennità complessiva massima per ferie non programmate e relativo prestito contingente, rivalutato annualmente in base agli indici sociali ISTAT.
I vettori possono anche accedere all’APe sociale, consentendo loro di aspettarsi l’accesso a una pensione pluriennale anziché a una pensione di vecchiaia, a condizione che abbiano: almeno 63 anni e contributi versati o ceduti in un periodo di almeno 30 anni.
L’INPS versa un anticipo di pensione. Il contributo erogato prima della data effettiva di accesso alla pensione è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso al servizio, con un limite massimo di 1.500 euro mensili.