I lavoratori impegnati in mansioni gravose che hanno accesso all’APE Sociale (fino a dicembre 2021) sono una categoria diversa da quelli rappresentati da coloro che svolgono un lavoro duro e che possono invece beneficiare del prepensionamento in regime di quote: La riforma delle pensioni nella Legge di Stabilità del 2018 ha introdotto una distinzione lavoro gravoso e usurante, da cui derivano diversi diritti previdenziali.
Tuttavia, in entrambi i casi, se non soddisfano pienamente i requisiti per una certa pensione anticipata, nel 2021 questi lavoratori possono andare in pensione con uno sconto anagrafico: 66 anni e 7 mesi se hanno almeno 30 anni di contributi versati. Cerchiamo di comprendere le diverse categorie e le opzioni per i corrispondenti diritti pensionistici. Il lavoro gravoso è classificato esclusivamente in 11 categorie elencate alla lettera d del comma 179 della Legge 232/2016 ed elencate nell’Allegato C. A queste vanno aggiunte marittimi, pescatori, operai agricoli e siderurgici.
Ecco le 11 categorie citate dalla legge 232/2016:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia, della manutenzione degli edifici;
- autisti di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori per pellami e pelli;
- macchinisti e personale di bordo;
- autisti di mezzi pesanti e camion;
- personale ospedaliero infermieristico e ostetrico a turni;
- personale che aiuta le persone in condizioni di non autosufficienza;
- educatori d’asilo ed educatori d’asilo;
- facchini, addetti al trasporto merci e simili;
- personale non qualificato coinvolto nei servizi di pulizia;
- operatori ecologi e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
Si aggiungono a questi 11 anche i lavoratori di queste 4 categorie marittimi, pescatori, operai agricoli e siderurgici:
- operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca,
- pescatori della pesca costiera, pesca interna, pesca d’altura, o soci di cooperativa;
- siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature, non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.