A seguito della sospensione del Covid dello scorso anno e dell’esenzione della cassa integrazione il 30 giugno 2021, sono stati ripristinati anche i consueti termini per impugnare il licenziamento in tribunale, in via giudiziale, che si conta a partire dall’atto extragiudiziale, e non dalla fine dei 60 giorni entro i quali è possibile l’impugnazione extragiudiziale
Si ricorda che la riforma del lavoro Fornero (comma 38 dell’articolo 1 della legge 92/2012) ha stabilito tale termine in 180 giorni. La Suprema Corte si è pronunciata più volte su questo tema. Ad esempio, con la delibera n. 14057, secondo la quale:
- Se il tentativo di conciliazione viene accolto dal datore di lavoro, ma si conclude con esito negativo, il ricorso al tribunale deve avvenire entro 180 giorni dalla data del ricorso stragiudiziale avverso il licenziamento, poiché tale termine resta sospeso per la durata del tentativo di conciliazione e 20 giorni dopo il suo completamento (articolo 410, comma 2, codice di procedura penale);
- se, invece, il datore di lavoro non si presenta in commissione nei 20 giorni successivi alla richiesta di conciliazione, il deposito del ricorso giudiziale dovrà avvenire entro 60 giorni dal diniego
Da quanto si calcolano i 180 giorni per il ricorso? Su questo la Suprema Corte si è espressa con sentenza 5717/2015. In generale, l’articolo 32 della legge 183/2010 prevede che il dipendente, nel caso in cui ritenga il licenziamento ingiustificato, debba impugnarlo in via extragiudiziale entro 60 giorni. Questo atto diventa però inefficace se non è seguito dall’impugnazione del licenziamento in sede giudiziale entro 180 giorni, con decorrenza dal giorno dell’atto di impugnazione extragiudiziale.
La Corte si è pronunciata al riguardo con sentenza 5717/2015. La conclusione è nata anche in base all’evoluzione della norma, considerata precisa espressione della volontà del legislatore. Prima delle modifiche introdotte nel 2010, la legge prevedeva un periodo di cinque anni entro il quale era possibile presentare ricorso in via giudiziale. Il legislatore ha poi stravolto lo scenario accelerando di molto i tempi. E l’esigenza di celerità indica anche che il termine «debba ricorrere dalla spedizione e non dalla ricezione dell’atto»