Novità sul versante scuola: per l’insegnamento di sostegno e il concorso straordinario non varrebbero gli anni trascorsi ad insegnare come supplente senza specializzazione: Lo dice il Consiglio di Stato
Il concorso straordinario sta volgendo al termine, ma ci sono indicazioni dal Consiglio di Stato che mettono in discussione alcuni aspetti del sistema di selezione. Questi includono il servizio fsvolto su posto di sostegno senza aver titolo di specializzazione. Secondo i giudici, questo anno di sostituzione non può essere considerato un anno specifico per il punteggio.
Per partecipare al concorso straordinario per il ruolo bisognava avere come requisito tre anni di servizio, totalizzati negli ultimi 10, presso la scuola statale, di cui uno specifico proprio nel sostegno. Per i posti di sostegno, l’anno specifico doveva essere appunto interamente sul sostegno, ma “poteva andare bene” anche l’assenza del titolo di specializzazione.
In conclusione 1062/2021 il giudice di Palazzo Spada, si legge su Il Sole 24 Ore, ha chiarito che il servizio svolto senza specializzazione, per posti dedicati al sostegno, non integra l’annualità di servizio specifico per il sostegno per partecipare al concorso straordinario e per poter accedere alla cattedra. Secondo i giudici l’aver prestato servizio su un posto di sostegno, infatti, è una situazione del tutto diversa rispetto all’aver prestato servizio con accesso alla specializzazione e con i titolo acquisiti.
Pertanto il requisito del servizio triennale prestato presso istituzioni scolastiche statali – di cui uno di carattere specifico, e cioè svolto sulla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui si partecipa – vale, oltre alla ragionevole delimitazione della platea degli stabilizzandi, anche a introdurre un requisito “professionale” per conseguire l’abilitazione all’insegnamento attraverso un meccanismo semplificato rispetto a quello ordinariamente previsto.