Modificate le scadenze per i versamenti IVA e IRPEF di giugno per i contribuenti ISA e i Forfettari: si dovranno versare entro il 20 luglio, in arrivo un DPCM.
Notizie dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (il n.133 del 28 giugno 2021): “Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi”.
La proroga era stata chiesta a gran voce dalle diverse organizzazioni dei professionisti che avevano avanzato tale richiesta, ora accolta e sancita– come da comune uso– da un comunicato ufficiale del Ministero dell’Economia che stabilisce non solo i nuovi termini di pagamento ma fornisce ulteriori indicazioni sul valore anticipatorio dell’emanazione del Decreto del Governo con valore retroattivo, un provvedimento successivo (oltre i termini) che si applicherà alle scadenze indicate.
Ricordiamo che il Regime forfettario è un particolare regime fiscale per le partite IVA individuali che permette di fruire di alcune semplificazioni fiscali e contabili. Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), successivamente è stato riformato con la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ed è stato soggetto a numerosi cambiamenti. Le ultime variazioni sono entrate in vigore il 1º Gennaio 2019, a seguito della Legge di Bilancio del 30/12/2018 nr.145. Il regime forfettario è infatti l’unico regime, attualmente in vigore, che permette di gestire la propria partita IVA individuale con alcune agevolazioni rispetto al regime ordinario.L’imposta attribuita al Regime Forfettario è l’imposta sostitutiva che, come da parola, sostituisce quelle relative al regime ordinario (Irpef e addizionali). L’imposta sostitutiva può avere un’aliquota standard del 15% oppure, in presenza di specifici requisiti, può avere un’aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività.