Le STP possono anche essere Società Benefit. Lo chiarisce l’Ordine dei commercialisti, con una nota in una risposta a un quesito specifico posto dal Presidente Massimo Miani.
Non vi sono ostacoli affinché la STP ottenga lo status di Società Benefit costituendosi come società destinataria di STP sin dall’inizio o modificandone gli statuti in un secondo momento. Di conseguenza, è possibile sia sin dall’inizio costituirsi come STP -SB, e poi diventarlo. Vi ricordiamo che bisogna aggiungere valore alle imprese integrando gli obiettivi di sviluppo sostenibile in termini di impatti positivi su persone, comunità, territori e ambiente, valori e attività culturali, e applicando chiare regole di trasparenza e responsabilità.
Si tratta di una forma societaria disciplinata dai commi 376-384 della Legge 208/2015, che in questo caso deve essere coerente con le regole dei commi 3-11 dell’articolo 10 della Legge 183/2011, che disciplina la costituzione del STP (denominazione o ragione sociale secondo le modalità di legge, maggioranze secondo criteri che garantiscano la prevalenza dei soci professionisti nelle deliberazioni o decisioni dei soci, esclusività dell’oggetto sociale, copertura assicurativa, assenza di cause di incompatibilità dei soci).
Se anche STP si vuole qualificare come società Benefit, deve prevedere nel proprio statuto l’esercizio esclusivo dell’attività professionale da parte dei soci. A tali requisiti, precisati nella disciplina descritta ai commi da 376 a 384 dell’art. 1 della Legge 208/2015, in riferimento ai profili di funzionamento, trasparenza e pubblicità dell’ente benefico, che «non configura un nuovo modello societario o una specifica forma giuridica; piuttosto, la destinazione dell’attività alla finalità di beneficio comune sembra comportare la “codificazione” di una qualifica per l’ente societario».
Dal punto di vista operativo, i rating sono subordinati alla “ricerca di una o più finalità di comune beneficio in ambito sociale, ambientale, culturale e/o pubblico, del beneficio indicato in uno o più effetti positivi, ovvero la riduzione di effetti negativi in relazione a una o più categorie di soggetti individuati nell’ambito dei loro portatori di interessi”. I requisiti di trasparenza previsti per le società saranno necessariamente allineati ai requisiti stabiliti per il STP dalla legge 183/2011. La società ricevente può inserire la dicitura “società ricevente” o la sigla “SB” accanto alla ragione sociale (o ragione sociale) e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni dirette a terzi. Pertanto, nel caso di specie, il nominativo dovrà contenere l’indicazione dell’azienda tra i professionisti (STP) e preferibilmente anche l’indicazione delle aziende beneficiarie o la sigla SB per motivi di trasparenza.
Il/i manager/i in merito all’impatto positivo atteso dell’ente benefico può sovrapporsi a ruoli preesistenti all’interno dell’organizzazione aziendale (in particolare l’organo di governo) o con consulenti esterni all’azienda con competenze specifiche. Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, lo statuto del STP deve prevedere una clausola che li chiarisca e imponga all’organo amministrativo di predisporre una dettagliata relazione annuale sul conseguimento dei benefici globali, che deve essere allegata al bilancio.