Se lo strumento non è tarato non si deve pagare la multa: emerge dall’ultima sentenza della Cassazione con l’ordinanza del 24 maggio 2021 n. 14109. Inoltre La taratura deve essere effettuata da un apposito ente certificatore e non dal soggetto che ha installato l’autovelox
Lo afferma la Corte di Cassazione il 24 maggio 2021 con l’ordinanza n. 14109. L’assenza della taratura dello strumento è causa di illegittimità del verbale di accertamento dell’infrazione di eccesso di velocità. La taratura dell’autovelox va effettuata da un apposito ente verificatore, in quanto non sono ammesse altre attestazioni e certificazioni equipollenti. La sanzione può essere contestata e definita illegittima anche nel caso in cui manchi l’intervento degli organi di polizia locale nell’espletamento dell’attività di accertamento e contestazione dell’infrazione (art. 345 Reg. Att. CdS). Tale procedimento, per la sia natura pubblicistica, non può essere oggetto di privatizzazione a favore delle società che noleggiano gli autovelox e altre apparecchiature di rilevamento della velocità.
Cosa ha scaturito l’ordinanza della Corte di Cassazione?
Un’ automobilista si è opposto a alcuni verbali di accertamento della violazione dell’art. 142 c. 8 Codice della Strada (eccesso di velocità). Il giudice ha accettato questa opposizione e chiesto la revoca del verbale, il Comune è ricorso in appello e si è giunti alla Corte di Cassazione.
Il primo giudice accoglieva l’istanza perché il l’amministrazione comunale non era in grado di dimostrare i seguenti punti:
- l’apparecchiatura di rilevamento a distanza della velocità (l’autovelox) fosse gestita direttamente dagli organi di polizia (art. 345 del Regolamento al CdS),
- l’intervento della società noleggiatrice dell’apparecchiatura si fosse limitato alla sola installazione ed impostazione dell’apparecchiatura e, comunque, con attività meramente manuali svolte sotto il diretto controllo e dietro indicazione del responsabile dell’organo di Polizia Municipale.
La Suprema Corte ha dato ragione all’automobilista in quanto ha considerato fondate le censure sottolineante da questa parte in causa (ovvero violazione dei principi in materia di prova in giudizio del buon funzionamento e della taratura dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità e violazione delle disposizioni che riservano ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale e, in particolare, la gestione della apparecchiature per il controllo della velocità) e ha ritenuto illegittimo il provvedimento oggetto del ricorso del Comune.