Il credito d’imposta per il pagamento degli affitti degli immobili non residenziali è stato prorogato fino al 31 luglio 2021. Il numero delle società per le imprese è aumentato includendo tutte quelle che fatturano fino a 15 milioni di euro.
Il Decreto Sostegni bis ha esteso quindi il credito d’imposta al 60% fino al 31 luglio 2021 e lo ha esteso anche a tutte le attività economiche che fatturano fino a 15 milioni di euro. Le modifiche sono contenute nell’articolo 4 (Proroga ed estensione del credito d’imposta per la locazione di immobili non residenziali e locazioni commerciali) delle disposizioni del decreto legislativo 73/2021, entrato in vigore il 26 maggio.
Il bonus locazione, già nato in fase di Rilancio dell’economia, viene riproposto nei decreti Covid e concesso come credito d’imposta per la locazione di immobili non residenziali destinati ad attività industriali, commerciali o artigianali. Include anche gli immobili fittati per ospitare turisti, agenzie di viaggio e tour operator.
Questa misura può essere del 60, 50 o 30% dell’affitto, a seconda del tipo di attività che si svolge.
Il regolamento Sostegni bis amplia la fascia dei possibili beneficiari, in particolare:
“…ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti […] in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020″.
Si ribadisce che l’esenzione fiscale spetta, anche in assenza dell’obbligo di riduzione del fatturato, a chi ha avviato l’attività il 1° gennaio 2019. Il bonus di locazione è concesso a: soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.