(QuiFinanza.it) Come devono essere gestiti i fabbricati all’interno della dichiarazione dei redditi? Come devono essere indicati, correttamente, all’interno del Modello 730? Sono molti i dubbi e le perplessità che i contribuenti hanno su come dichiarare in modo corretto gli immobili di proprietà. Sono diverse le modalità di tassazione dei vari immobili, che possono essere semplicemente a disposizione o possono generare dei redditi da locazione.
Cercare di gestire in maniera corretta i fabbricati all’interno della dichiarazione dei redditi non è sicuramente semplice. La casistica è ampia e porta a percorrere strade diverse. In questa sede ci limiteremo a trattare i casi più comuni, quelli nei quali si ritrova la maggior parte dei contribuenti italiani
Modello 730: i redditi dei fabbricati
Gli eventuali redditi che derivano dal possesso – o più semplicemente della titolarità di un qualsiasi altro diritto reale – di un bene immobiliare o di un terreno devono essere necessariamente indicati all’interno del Quadro B dedicato ai redditi fondiari del Modello 730. Il contribuente deve necessariamente indicare tutti i terreni ed i fabbricati che sono situati sul territorio italiano.
L’indicazione deve essere necessariamente effettuata anche quando, nel corso di un’annualità, non sono intervenute delle variazioni rispetto all’anno precedente. Questi redditi devono essere necessariamente indicati dal proprietario dei beni, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia residente in Italia. Questo significa, in altre parole, che anche quando determinati soggetti non sono residenti nel nostro paese, per gli immobili posseduti in Italia, si ritiene che i redditi siano stati prodotti proprio all’interno del nostro paese.
Quali fabbricati non devono essere dichiarati
Alcuni immobili – anzi è più giusto dire: alcuni fabbricati – per la loro particolare natura o per la loro destinazione non generano alcun tipo di reddito catastale. Questo è il motivo per il quale i contribuenti non sono tenuti a dichiararli all”interno del Modello 730. I fabbricati esclusi da questo obbligo sono i seguenti:
- le costruzioni rurali e le pertinenze utilizzate come abitazione;
- le costruzioni strumentali alle varie attività agricole. In questo ambito vengono comprese anche quelle che sono destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle eventuali scorte che possono servire per la coltivazione;
- gli immobili rurali che sono utilizzati come agriturismi;
- gli immobili strumentali destinati all’attività professionale o d’impresa;
- eventuali locali di proprietà condominiale, purché la quota di reddito spettante ad ogni condominio risulti essere inferiore a 25,82 euro. Questa particolare esclusione non coinvolge i negozi e gli eventuali immobili affittati;
- eventuali immobili per i quali siano state rilasciate delle licenze o un’autorizzazione per il restauro o il risanamento conservativo. O, eventualmente, per una ristrutturazio
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